Conformità urbanistica e catastale: quali differenze?

Conformità catastale e urbanistica: perché non sono la stessa cosa

Quando si vende o si acquista una casa, si sente spesso parlare di conformità urbanistica e catastale come se fossero un’unica verifica. In realtà riguardano documenti, archivi e aspetti differenti dell’immobile.

Una planimetria catastale corrispondente allo stato di fatto non dimostra automaticamente che i lavori siano stati autorizzati dal Comune. Allo stesso modo, un immobile urbanisticamente regolare potrebbe avere una planimetria catastale non aggiornata.

Comprendere questa distinzione è fondamentale, soprattutto prima di mettere in vendita una casa a Bologna o in provincia.

Che cos’è la conformità catastale

La conformità catastale riguarda la corrispondenza tra:

  • lo stato reale dell’immobile;
  • i dati catastali;
  • la planimetria depositata presso il Catasto;
  • l’intestazione catastale.

In altre parole, la disposizione interna dell’abitazione deve essere rappresentata correttamente nella planimetria catastale.

Tra le difformità più frequenti troviamo:

  • una parete interna spostata o eliminata;
  • la cucina trasferita in un altro ambiente;
  • due stanze unite;
  • una porta chiusa o aperta in una posizione diversa;
  • una veranda non rappresentata;
  • la fusione di due unità immobiliari mai aggiornata;
  • cantine, autorimesse o pertinenze identificate in modo errato.

Negli atti di trasferimento di unità immobiliari urbane devono essere indicati i dati catastali e il riferimento alle planimetrie depositate. L’atto deve inoltre contenere la dichiarazione di conformità dello stato reale ai dati e alle planimetrie catastali, eventualmente sostituita dall’attestazione di un tecnico abilitato. Lo chiarisce la guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto della casa.

Che cos’è la conformità urbanistica

La conformità urbanistica riguarda invece la corrispondenza tra lo stato attuale dell’immobile e i titoli edilizi che ne hanno autorizzato la costruzione e le successive modifiche.

La verifica può coinvolgere, a seconda dell’epoca e degli interventi eseguiti:

  • licenza edilizia;
  • concessione edilizia;
  • permesso di costruire;
  • CILA, SCIA o altri titoli abilitativi;
  • varianti presentate durante i lavori;
  • pratiche di sanatoria o condono;
  • comunicazioni di fine lavori;
  • documentazione relativa all’agibilità.

Il riferimento normativo per la ricostruzione dello stato legittimo è l’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001 – Testo unico dell’edilizia, modificato anche dalla normativa comunemente indicata come “Salva Casa”.

La verifica urbanistica non si limita quindi a guardare la planimetria catastale: richiede la ricostruzione della storia edilizia dell’immobile attraverso i documenti conservati dal Comune.

Conformità urbanistica e catastale: le differenze

Verifica Confronto principale Archivio di riferimento
Conformità catastale Stato reale, dati e planimetria catastale Agenzia delle Entrate – Catasto
Conformità urbanistica Stato reale e titoli edilizi autorizzativi Comune competente
Finalità prevalente Corretta rappresentazione e identificazione catastale Legittimità edilizia delle opere
Professionista coinvolto Tecnico abilitato Tecnico abilitato

La differenza più importante è questa: il Catasto registra la rappresentazione dell’immobile, ma non sostituisce l’autorizzazione edilizia comunale.

Per questo, aggiornare soltanto la planimetria catastale non regolarizza automaticamente un’opera realizzata senza il necessario titolo edilizio.

Un esempio pratico

Immaginiamo un appartamento nel quale il proprietario abbia eliminato la parete tra cucina e soggiorno.

La nuova distribuzione interna potrebbe essere stata correttamente riportata al Catasto. La planimetria catastale, quindi, corrisponde alla casa che vediamo durante il sopralluogo.

Se però l’intervento non è stato preceduto o accompagnato dalla pratica edilizia necessaria, l’immobile potrebbe risultare:

  • conforme dal punto di vista catastale;
  • non conforme dal punto di vista urbanistico.

Può verificarsi anche il caso opposto. Il proprietario potrebbe avere presentato regolarmente la pratica edilizia in Comune, senza aggiornare successivamente la planimetria catastale. L’intervento sarebbe autorizzato, ma il Catasto non rappresenterebbe correttamente lo stato attuale.

Ecco perché la conformità urbanistica e catastale deve essere controllata su entrambi i fronti.

Perché la planimetria catastale non basta

Uno degli equivoci più comuni è pensare che la planimetria catastale rappresenti la “pianta autorizzata” dell’abitazione.

Non è necessariamente così.

La planimetria catastale fotografa la situazione dichiarata al Catasto, mentre la legittimità delle opere deve essere verificata attraverso i titoli conservati nell’archivio edilizio comunale.

Per stabilire se una parete, una veranda, un soppalco o un cambio di destinazione siano legittimi, occorre confrontare:

  1. lo stato effettivo dei luoghi;
  2. i progetti e i titoli edilizi;
  3. le eventuali varianti e sanatorie;
  4. la planimetria catastale vigente.

Come si svolge la verifica a Bologna

Per controllare la conformità urbanistica e catastale di un immobile a Bologna, il tecnico incaricato esegue generalmente:

  1. un sopralluogo nell’abitazione;
  2. il rilievo dello stato attuale;
  3. l’acquisizione della planimetria e dei dati catastali;
  4. l’accesso agli atti edilizi presso il Comune;
  5. il confronto tra stato reale, Catasto e titoli comunali;
  6. l’individuazione delle eventuali difformità;
  7. la valutazione della loro possibile regolarizzazione.

L’accesso agli atti è particolarmente importante negli edifici bolognesi che hanno attraversato più fasi di trasformazione: frazionamenti, fusioni, recuperi di sottotetti, modifiche distributive o cambi d’uso.

Il Comune di Bologna ricorda che gli archivi edilizi vengono frequentemente consultati proprio per verificare la conformità degli immobili in occasione di interventi e compravendite. Approfondimento sugli archivi urbanistico-edilizi di Bologna.

La relazione tecnica integrata a Bologna

Nel territorio bolognese assume particolare rilievo la Relazione tecnica integrata urbanistico-edilizia e catastale.

Il protocollo sottoscritto a Bologna tra Notai e Ordini tecnici prevede una relazione che verifichi:

  • la corrispondenza tra lo stato dell’immobile e la planimetria catastale;
  • i dati identificativi dell’unità;
  • i titoli edilizi e le eventuali varianti;
  • la corrispondenza tra lo stato reale e quanto autorizzato.

La relazione è pensata per offrire maggiore tutela al venditore, all’acquirente e agli altri professionisti coinvolti nella compravendita.

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Cosa succede quando emerge una difformità

La presenza di una difformità non significa automaticamente che la casa non possa essere venduta. Prima di arrivare a una conclusione, il tecnico deve stabilire:

  • quale opera è stata eseguita;
  • in quale periodo;
  • quale titolo sarebbe stato necessario;
  • se l’intervento rientra nelle tolleranze previste;
  • se la difformità può essere sanata;
  • se occorre ripristinare lo stato autorizzato;
  • se è necessario aggiornare anche il Catasto.

Le situazioni possono essere molto diverse. Una modesta difformità interna non deve essere trattata come un ampliamento o un cambio d’uso non autorizzato.

È quindi sconsigliabile procedere direttamente con un aggiornamento catastale senza avere prima chiarito la posizione urbanistica. In genere, quando entrambe le situazioni devono essere regolarizzate, si interviene prima sul piano edilizio e successivamente su quello catastale.

Quando effettuare i controlli

Il momento migliore per verificare la conformità urbanistica e catastale è prima della pubblicazione dell’annuncio o, comunque, prima di raccogliere una proposta d’acquisto.

Aspettare le settimane precedenti al rogito può comportare:

  • ritardi nella compravendita;
  • necessità di prorogare il preliminare;
  • costi imprevisti;
  • difficoltà con la banca dell’acquirente;
  • richieste di rinegoziazione del prezzo;
  • perdita dell’acquirente;
  • contestazioni tra le parti.

Una verifica preventiva consente invece di conoscere la situazione reale, valutare le possibili soluzioni e presentare l’immobile con informazioni più complete.

Il ruolo del notaio, del tecnico e dell’agenzia

Le competenze non devono essere confuse.

Il tecnico abilitato ricostruisce la storia edilizia, esegue il sopralluogo e verifica la corrispondenza tra documenti e stato dei luoghi.

Il notaio svolge i controlli giuridici necessari per il trasferimento e redige l’atto, ma non sostituisce il sopralluogo e la verifica tecnica dell’immobile.

L’agenzia immobiliare può coordinare la raccolta documentale, informare le parti e favorire l’avvio delle verifiche con il necessario anticipo.

La collaborazione tra queste figure riduce il rischio che un problema tecnico emerga quando la trattativa è ormai avanzata.

Conclusioni

Conformità catastale e conformità urbanistica non sono sinonimi. La prima riguarda la corrispondenza con i dati e la planimetria depositata al Catasto; la seconda riguarda la legittimità dell’immobile rispetto ai titoli edilizi comunali.

Per vendere casa a Bologna e provincia con maggiore consapevolezza, è opportuno controllare entrambe prima di iniziare la trattativa. Una planimetria apparentemente corretta, da sola, non racconta tutta la storia dell’immobile.

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SIR Case ti aiuta a organizzare preventivamente la documentazione dell’immobile e a individuare, con il supporto dei professionisti competenti, le verifiche necessarie prima della vendita.
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